Le associazioni di volontariato, per poter usufruire dei benefici previsti dagli articoli 7 ed 8 della legge 266/91, devono necessariamente essere iscritte ai registri del volontariato istituiti dalle regioni e della provincie autonome.
L'iscrizione ai registri è inoltre necessaria per poter accedere a contributi pubblici e per stipulare convenzioni con enti pubblici.
Naturalmente l'iscrizione consente di poter accedere ai benefici fiscali: esenzione imposta di bollo e di registro, esenzione imposta sulle donazioni e sulle successioni, non imponibilità IRES delle operazioni svolte.
V.D'Agostino
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