Con l'articolo 2, comma 5-bis, del D.L.16/2012, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori viene estesa anche alle ritenute IRPEF sui dipendenti e ai versamenti IVA dovuti sulle prestazioni proprie dell'appalto.
La responsabilità solidale permane per tutta la durata del contratto e fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto.
V.D'Agostino
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