L'agenzia delle entrate, con al risoluzione n.41/e del 24/04/2012, ha chiarito che, nel caso di una società posta in liquidazione, in cui ci sono da effettuare due adempimenti(ante e post liquidazione) dichiarativi, non cambiano i tempi per la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.
"..Si ritiene, pertanto, che il termine prescritto dall’ articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la rettifica da parte del contribuente di precedenti dichiarazioni, vada riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione nel corso dell'anno."
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Vladimiro D'Agostino
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