Ci sono stati diversi casi in cui gli enti impositori hanno effettuato operazioni di fermo amministrativo o ipoteca a carico dei locatori/proprietari, per TARSU non pagata.
Il presupposto (art.62 D.Lgs.15/11/1993 n.507) della tassa sui rifiuti non è la proprietà(o altro diritto reale) del bene ma la sua effettiva utilizzazione e detenzione. Pertanto la tassa è a carico degli inquilini o comodatari o comunque occupanti a qualsiasi titolo.
Pertanto il proprietario che si dovesse veder addebitare la tarsu dagli enti impositori puo' proporre ricorso.
V.D'Agostino
Commenti