La commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 03/19/2012, del 23/01/2012, ha stabilito che l'attività di commercio on line, svolta in maniera non occasionale, è da considerarsi attività d'impresa. I giudici ribadiscono la non coincidenza della nozione civilistica e quella tributaria del concetto d'impresa, ma ribadiscono:
“contrariamente a quanto sostiene controparte, l’attività di intermediazione svolta con e-Bay è qualificabile come reddito di impresa e solo nel caso di prestazioni occasionali, come definite al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 276/2003, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR”
Leggetevi l'approfondimento di Giovambattista Palumbo e Domenico Verrengia su FiscoOggi.
V. D'Agostino
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