La Cassazione, con la sentenza n.1694, del 7/2/2012, ha chiarito, in caso di vizi dell'immobile locato, la responsabilità va divisa tra proprietario, che deve garantire che l'immobile sia idoneo all'uso per il quale è stato locato, e il conduttore che deve accertarsi che deve porre attenzione all'esistenza di vizi evidenti, i quali, se non vengono immediatamente contestati, si considerano tollerati e accettati.
Il proprietario non è comunque sollevato dalla responsabilità se è a conoscenza di vizi occulti e non ne abbia portato a conoscenza la controparte.
V.D'Agostino
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