L'art.21 del D.L. semplificazioni fornisce chiarimenti in merito alla responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore. Premesso quanto previsto dall'art.35, comma 28 del D.L.223/2006(convertito con L.248/2006), che prevede responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore relativamente a ritenute fiscali sui dipendenti, contributi previdenziali e assicurativi sui dipendenti del subappaltatroe, il decreto semplificazioni chiarische che in merito al TFR la solidarietà riguarda solamente le quote di trattamento di fine rapporto relative al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Altro chiarimento è che le sanzioni sono esclusivamente a carico del responsabile dell'inadempimento.
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