L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.9/e, del 18/1/12, ha chiarito che, nonostante la confusione giuridica sorta in seguito all'art.218 del Dlgs 259/2003, che aboliva l'art.318 del Dpr 156/1973, la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile. La risoluzione chiarisce anche che la tassa di concessione è dovuta da tutte le amministrazioni pubbliche non statali.
L'agenzia chiarisce che:
"..In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, si ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare il sistema.
Il rilascio di tale titolo giuridico da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione costituisce il presupposto oggettivo di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, ai sensi del suddetto articolo 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972..."
e
"..Per quanto concerne, inoltre, le considerazioni esposte dall’Agenzia interpellante in ordine alla esclusione della tassa per le amministrazioni pubbliche, si ricorda che questa amministrazione, con numerosi documenti di prassi (risoluzione n. 107 del 15 maggio 2003; risoluzione n. 55 del 3 maggio 2005) ha avuto modo di chiarire che la qualificazione di amministrazione pubblica non esclude detti soggetti dall’obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative, ai sensi del sopra citato articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972..."
Scarica 2012 01 18 Tassa di concessione telefonini risoluzione+9e
V.D'Agostino
Commenti