L'agenzia delle entrate ha emesso in data 1/06/2011 la circolare 26/e, che sistematizza le novità introdotte dalla "cedolare secca". In vista delle prossime scadenze tra le cose che interessano maggiormente i contribuenti vi è la problematica degli acconti:
"In particolare, è previsto che l’acconto dell’85% è versato in due rate (6 luglio e 30 novembre 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, nonché per i contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro tale data. In applicazione delle regole ordinarie, tuttavia, se l’85% della cedolare secca dovuta per il 2011, calcolata sommando l’importo della cedolare secca dovuta dal contribuente per ciascuno di detti contratti, è inferiore a 257,52 euro, l’acconto è versato in unica rata entro il 30 novembre 2011. Coerentemente, se l’importo su cui calcolare l’acconto, calcolato come sopra indicato, non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo.
Per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011 il versamento d’acconto è effettuato, in unica rata, entro il 30 novembre 2011. In altre parole, per i contratti decorrenti tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011, l’acconto sarà versato in unica rata, pari all’85% della cedolare secca complessivamente dovuta per detti contratti entro il 30 novembre 2011. Anche per i contratti in esame, se l’importo su cui calcolare l’acconto, definito come sopra indicato, non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo.
Per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011, non è dovuto acconto e la cedolare secca sarà versata interamente in sede di saldo. Nel caso in cui il contratto sia risolto anticipatamente, prima del
versamento della seconda rata di acconto, quest’ultima potrà essere rideterminata al fine di commisurare l’acconto dovuto alla percentuale stabilita dalla norma.
Con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo regime, visto l’obbligo di versamento in acconto dell’85% della cedolare secca dovuta per il periodo di imposta 2011, l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell’IRPEF
dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta."
Altro chiarimento importante riguarda la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT:
"Anche per il 2011, l’applicazione del nuovo sistema di determinazione dell’imposta è subordinata alla condizione che il locatore rinunci alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, pena l’inapplicabilità del regime in questione, e che ne dia preventiva comunicazione al conduttore.
La comunicazione per l’applicazione della cedolare secca, come già illustrato nel paragrafo 2.3, in via generale deve essere inviata al conduttore prima dell’esercizio dell’opzione.
Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine
stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione.
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.
In presenza di più locatori, l’opzione esercitata da uno di essi esplica effetti anche nei confronti degli altri locatori ai fini della rinuncia agli aggiornamenti del canone."
Scarica 2011 06 01 circ+26e Cedolare Secca
V.D'Agostino
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