La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 94/03/11, ha affermato che l'avviso di accertamento, in caso di società estinta, è nullo se notificalo al liquidatore, invece che ai soci.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società con conseguente perdita dei poteri di rappresentanza del liquidatore o degli amministratori, i quali non possono stare in giudizio.
L'avviso di accertamento deve essere essere notificato ai soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In base all'art.2495 del Codice Civile la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'automatica estinzione dell'impresa, quindi i creditori, dopo l'estinzione, possono rivalersi solamente nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.
La domanda dei creditori può essere notificata, ai soci o al liquidatore, presso la sede sociale se avviene entro un anno dalla cessazione della società.
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