Il decreto legge numero 5 del 22 febbraio 2011 ha definitivamente disciplinato la festività del 17 marzo 2011 quale giorno FESTIVO per la ricorrenza del 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ DI ITALIA. Scarica Dlegge 22022011 n5
Per evitare che le aziende abbiano un costo aggiuntivo al normale costo del lavoro in conseguenza del trattamento festivo, il decreto ha definito che il festeggiamento del 17 marzo sostituisce la festività soppressa del 4 novembre. Quindi, SOLO PER L'ANNO 2011, la festività soppressa del 4 novembre non avrà incidenza sulla busta paga,e quindi non sarà un costo per il datore di lavoro, mentre il 17 marzo 2011 sarà a tutti gli effetti giorno festivo.
Ricordiamo il trattamento del lavoro festivo:
- se nei giorni festivi i lavoratori non prestano attività, la retribuzione è normalmente erogata senza che siano scalati ferie o permessi
- nel caso di attività lavorativa, il lavoratore percepisce oltre alla normale retribuzione, la maggiorazione festiva per le ore effettivamente lavorate e 1/26 di festività non goduta (costo aggiuntivo per l'azienda).
- le festività soppresse (solo il 4 novembre tranne il 2011) sono generalmente pagate con 1/26 in aggiunta alla retribuzione di novembre in base al trattamento determinato nel CCNL applicato al rapporto di lavoro: qualora il trattamento previsto nel CCNL per il 4 novembre sia migliore del trattamento previsto per il giorno lavorativo, al lavoratore spetta anche la differza nella retribuzione di marzo.
di Giovannone Maria Luisa
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