Con la risoluzione n. 13 del 9 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che la procura speciale, attribuita dal contribuente al fine di farsi assistere da un professionista innanzi all’Agenzia delle Entrate, redatta secondo le forme previste dall’art. 63 del DPR 600/73, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72. Inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche all’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura medesima
Infatti – spiega l’Agenzia – sebbene la procura, quale negozio unilaterale di natura privatistica, sia in linea di principio soggetta, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/72, all’imposta di bollo sin dall’origine nella misura di euro 14,62, essa va esente dall’imposta ove possa essere ricondotta nella previsione esentativa di cui all’art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR.
Tale ultima norma, infatti, esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo “gli atti e copie del procedimento di accertamento e di riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”.
Ora, posto che la procura speciale, redatta secondo le forme di cui all’art. 63 del DPR 600/73, rientra nella previsione di cui al citato art. 5 della Tabella, essa risulta esente da imposta di bollo ove venga rilasciata per il compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presso i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
Così – aggiunge l’Agenzia – godono dell’esenzione, ad esempio, le procure speciali di cui al comma 1-bis dell’art. 7 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218 (ovvero le procure per la rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione), che sono, infatti, utilizzate nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo tributario.
Infine, la risoluzione precisa che il regime di esenzione dall’imposta di bollo trova applicazione anche con riferimento all’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura, in quanto l’autenticazione è legata alla procura da un rapporto di imprescindibilità e necessarietà, sicché si ritiene che sia l’una che l’altra rientrino nell’esenzione di cui all’art. 5 della Tabella, purché presentate nell’ambito e per le finalità individuate da tale norma.
Nicola Liguori
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