L'agenzia delle entrate, con la circolare n.6/e, del 24/02/2011, definisce(speriamo in via definitiva) i termini di proroga per l'invio del modello Eas da parte degli enti associativi non commerciali.
Quindi per effetto della proroga i termini di invio sono:"
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011 (cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva).
Con riferimento agli enti di nuova costituzione, fatto salvo quanto sopra precisato relativamente agli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada prima del 31 marzo 2011, resta, pertanto, fermo che gli stessi sono tenuti “a regime” a presentare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data di costituzione."
Rimangono validamente presentati i modelli inviati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto 225/2010
"Pertanto, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS, entro il 31 marzo 2011, gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, come sostituito dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, fatti salvi, ovviamente, i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati ai sensi del punto 3.3 del citato provvedimento 2 settembre 2009."
Scarica 2011 02 24 circolare 6e Eas Proroga
V. D'Agostino
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