L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.143 del 30/12/2010, ha chiarito che:
"..nel caso di genitori separati, affinché l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100 per cento occorre che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, primo comma, lett. c), sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio..."
E' quindi fondamentale produrre un accordo scritto in cui sia disciplinata la ripartizione della fruizione della detrazione tra i genitori separati o divorziati.
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