L'agenzia delle entrate, con la circolare n.56/e del 10/12/2010, fornisce chiarimenti in merito agli enti cui spetta il beneficio del 5 per mille. L'agenzia ha ritenuto necessario fornire chiarimenti dopo che con la diffusione dei modelli di rendicontazione erano sorti i primi dubbi.
L'agenzia chiarisce che "Possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le associazioni e le fondazioni che presentino i seguenti requisiti:
- abbiano ottenuto il riconoscimento;
- operino senza scopo di lucro nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997."
chiarisce inoltre:
"..In sostanza, in base ai richiamati documenti di prassi, per “associazioni e fondazioni riconosciute”, ai fini del riparto della quota del cinque per mille, devono intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361."
Risultano poi esclusi gli enti associativi di natura pubblica: "..si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico."
Relativamente ai settori in cui dovrebbero operare gli enti, sono quelli previsti dalla norma sulle ONLUS. L'agenzia delle entrate specifica che l'esclusività o la prevalenza dell'attività in tali settori è necessaria solo dall'anno 2008. Per tutti gli altri anni(2006/2007/2009/2010) gli enti possono accedere al beneficio anche se non esercitano le attività nei settori previsti in via esclusiva o principale. L'agenzia poi specifica:
"..si precisa che ai fini dell’accesso al beneficio del cinque per mille:
a) nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l’ente svolge nei settori stabiliti dalla norma; b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a
realizzare gli scopi propri dell’ente; c) l’esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell’attività effettivamente svolta."
La circolare poi si concentra sugli effetti della cessazione dello svolgimento dell'attività e sulla necessità dell'assenza di fine di lucro.
Il vostro articolo è molto importante nella misura o porta degli schiarimenti su questo nuovo formulario che è molto complesso. Grazie ancora per tutti i vostri articoli esplicativi!
Scritto da: opzioni azionarie | 13 novembre 2012 a 15:24