Con la sentenza n.19732 del 17/09/2010, la Corte di Cassazione ha affermato chel'esenzione I.C.I. spetta ad un ente non commerciale anche se l'accatastamento del fabbricato non è coerente con l'attività istituzionale.
L'importante è che è all'interno dell'immobile l'ente non profit eserciti attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, didattiche, sportive, sanitarie, purchè non abbiano natura esclusivamente commerciale.
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