Con la sentenza n.16722 del 2010, la Corte di Cassazione, ha stabilito che, in assenza di messaggi pubblicitari, non è dovuta l'imposta di pubblicità sulle targhe dei professionisti.
Se sulla targa infatti vengono riportati i nomi dei professionisti, l'attività svolta e la sede, non si può considerare attività pubblicitaria.
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