L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.67/e del 6/07/2010, ha chiarito che le plusvalenze su cambi vanno tassate al 12,5%. Le minusvalenze invece non sono deducibili.
"...Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutivanella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.
E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili."
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