L'agenzia delle entrate, con la circolare n.39/e del 01/07/2010, fornisce chiarimenti in merito a deduzioni e detrazioni fiscali.
I chiarimenti riguardano:
- detrazione per intermediazione immobiliare; è detraibile se relativa all'acquisto della abitazione principale;
- detrazione interessi passivi per mutuo acquisto abitazione principale in comproprietà tra i coniugi; se uno dei coniugi dona all'altro la sua quota di immobile e poi acquista un nuovo immobile da adibire a prima casa puo' detrarsi gli interessi per il I immobile per il periodo d'anno in cui è ancora proprietario e detrarsi gli interessi sul mutuo del II immobile, il tutto fino al limite stabilito dalla legge;
- detrazione interessi passivi mutuo per ristrutturazione abitazione da adibire ad abitazione principale; "Conformemente a quanto precisato con circolare 20 aprile 2005, n. 15 (punto 4.3), si deve ritenere che anche nel caso in esame sarà possibile beneficiare della detrazione d’imposta a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale e sempre a condizione che l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto."
- non sono deducibili i contributi pagati ad una università pubblica per il riconoscimento di una laurea straniera.
- deducibilità spese ricovero in un istituto; "In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all’alloggio (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10 giungo 2004, n. 24). Ai sensi del comma 2, dell’articolo 10, le spese in oggetto sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato."
- le spese sostenute per le attività svolte da operatori della riabilitazione(podologo, fisioterapista, etc) sono detraibili solo se esiste la prescrizione medica.
- la detrazione relativa ad interventi di miglioramento energetico spetta solo per lavori eseguiti su edifici esistenti o su edifici ricostruiti fedelmente, non su ricostruzioni con espansione.
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