L'art.29 della manovra correttiva(D.L.78/2010) dispone che, a partire dagli avvisi di accertamento notificati successivamente al 01/07/2010, l'agenzia delle entrate possa procedere immediatamente alle azioni di recupero, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.
Il contribuente puo' richiedere la sospensione cautelare al giudice ordinario. Se la sospensione viene concessa è operativa sino alla data della sentenza del processo di primo grado.
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