L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.26/e del 29/03/2010 ha risposto ad una serie di quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente.
Tra le risposte più interessanti quella in materia di buoni pasto, che potrebbe far configurare problemi di deducibilità ai fini IRAP, in quanto i ticket restaurant sarebbero considerati compensi in denaro e non in natura:
"L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore alcitato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro. La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta
applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste. Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce
che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L’evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura. L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito dilavoro dipendente."
La risoluzione poi analizza i criteri per poter definire gli oneri di utilità sociale.
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