L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.38/e del 17/05/2010, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'attività delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il primo chiarimento riguarda quelle che possono essere ricomprese tra le attività sportive e di conseguenza che possono godere delle agevolazioni. L'interpretazione sembra essere estensiva, riguardando quindi anche le attività funzionali alle manifestazioni sportive: .." In sostanza, l’intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percepiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all’indirizzo assunto da ultimo in materia dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS)."...
Il secondo quesito riguarda coloro verso cui e con cui debbono essere effettuate le prestazioni al fine di mantenere le agevolazioni. Viene ribadito che le attività devono essere rivolte ai soci oppure a tesserati di federazioni e società sportive: .." I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)."..
Il terzo quesito riguarda la possibilità che le attività di bagno turco e idromassaggio siano anche esse decommercializzate. La risoluzione esclude chiaramente che queste attività possano essere ricomprese tra quelle relative o connesse alle attività sportive, pertanto non godranno di alcun beneficio fiscale.
L'ultimo quesito riguarda i compensi erogati ai soggetti che svolgono le prestazioni, in pratica chiedendo se possono essere commisurati ai proventi ricavati dall'ente. La risposta è positiva a certe condizioni: .." Pertanto, con riferimento al caso prospettato da ALFA, si ritiene che le
associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo la procedura sopra richiamata, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l’attività sportiva a determinati livelli)."
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