La commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza 220/21/2009 dell'11/12/2009, ha confermato che:
la cooperativa agricola di conferimento, composta da tutti soci imprenditori agricoli, gode di tutte le agevolazioni civilistiche e fiscali previste per l'agricoltura. Infatti la cooperativa sostituisce i soci nella loro attività imprenditoriale al fine di ottimizzare i costi e i servizi.
La cooperativa quindi viene inquadrata come imprenditore agricolo ed è quindi assoggettata al regime speciale ai sensi dell'art.34 DPR 633/72.
Commenti
Puoi seguire questa conversazione iscrivendoti al feed dei commenti a questo post.