Il dipartimento della finanze, direzione federalismo fiscale, del ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, con la risoluzione n.1/DF, del 04/03/2009, chiarimenti in merito alle abitazioni che si possono considerare assimilate all'abitazione principale, e pertanto, nei casi in cui è previsto, essere esentate dal pagamento dell'ICI.
La risoluzione chiarisce che:
"...le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
E’ in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione:
− della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);
− della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di
cui alla lettera b)."
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Scarica RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009 abit assimilate abit principale
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