L'art. 16, co. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185 (cd. Decreto "anti-crisi") ha modificato le sanzioni precedentemente previste dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 del 18/12/1997(istitutivo del ravvedimento operoso), rendendo più conveniente il ricorso al ravvedimento operoso.
Dal 29.11.2008, le misure delle sanzioni sono ridotte a:
– 1/12 del minimo (rispetto a 1/8 previsto precedentemente), in caso di pagamento eseguito nel termine di 30 giorni dalla data prevista (si passa dal 3,75% al 2,50%);
– 1/10 del minimo (rispetto a 1/5 previsto precedentemente) in caso di pagamento eseguito oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (si passa quindi dal 6% al 3%);
– 1/12 del minimo (rispetto a 1/8 previsto precedentemente) della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Le sopracitate misure possono essere applicate anche per ravvedere violazioni commesse antecedentemente alla pubblicazione del D.L. 185/2008.
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