Il ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, ha emesso una circolare, la n.2/DF, al fine di fornire chiarimenti in merito alle esenzioni ICI previste nel settore socio/sanitario/culturale/religioso per gli enti non commerciali.
La circolare afferma che:
La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:
• un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
• un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.
...nell’ambito degli enti non commerciali possono essere compresi:
- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenzialie sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti
che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).
Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le
Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI)
...Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:
- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”.
....la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che leattività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l’esenzione dall’ICI non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali...
Per maggiori approfondimenti scaricatevi la circolare:
Scarica Circolare_n2DF Esenzioni ICI
buona giornata.
vorrei porvi un quesito per il mio comune molto importante.
Scuola materna con annesso nido,in proprieta di una fondazione religiosa, dove il comune compartecipa in modo sostanziale alla retta, ente no profit riconosciuto anche da statuto.
Secondo Voi è soggetto a pagamento ICI. attendo risposta grazie
Scritto da: marco | 04 settembre 2009 a 09:40
La scuola materna è configurata come ente non profit? Sotto quale forma?
Se rientra tra quelli previsti dalla norma è esente. Il fatto che il comune compartecipi alla retta è ininfluente.
V. D'Agostino
Scritto da: vladimiro | 04 settembre 2009 a 10:41
Un associazione non profit iscritta regolarmente all'albo del proprio comune da oltre15 anni. Con sede a carattere solo (ufficio operativo)stanza messa a disposizione dal presidente dell'associazione, il quale proprietario della 1° casa.
Eventualmente ICI verrebbe pagato per la seconda volta anche dall'associazione!! Grazie.
Scritto da: Antonio Esecuzione | 10 dicembre 2011 a 17:08
l'ICI si paga solamente una volta su un immobile.
Cordiali Saluti
V.D'Agostino
Scritto da: Vladimiro D'Agostino | 12 dicembre 2011 a 13:00