Una sentenza, quella della cassazione n.24486/08, depositata ieri(21/10/2008), che non mancherà di suscitare polemiche.
Secondo la suprema corte il coniuge separato assegnatario della casa non è da considerarsi soggetto passivo dell'ICI, e quindi come tale non è tenuto a pagare l'imposta comunale sugli immobili in luogo del coniuge(marito o moglie) proprietario dell'immobile.
La constatazione sulla quale si basa la motivazione della sentenza è che l'assegnazione della casa coniugale integra un atipico diritto reale di godimento e non un diritto reale. Infatti in capo al coniuge assegnatario non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto di godimento previsti dalla norma e che danno obbligo al pagamento dell'ICI.
Altro motivo di dubbio che pone la sentenza è il fatto che, con l'abolizione dell'ICI per la prima casa, non è chiaro quale sia la posizione ICI del coniuge, proprietario, ma non assegnatario dell'immobile.
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