La corte di cassazione, con la sentenza n.22459 del 05/09/2008, ha ritenuto che, se nel corso di 5 anni vengono rilevate almeno 3 violazioni all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ,si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni.
La sospensione viene confermata anche nel caso ci si avvalga della definizione agevolata ex art.16, comma 3, D.Lgs. n.472/97(che comporta il pagamento di 1/4 della sanzione irrogata).
La sospensione viene confermata anche nel caso ci si avvalga della definizione agevolata ex art.16, comma 3, D.Lgs. n.472/97(che comporta il pagamento di 1/4 della sanzione irrogata).
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