Con la sentenza n. 19138/08la Corte di Cassazione ribadisce che il professionista parte di uno studio associato è soggetto ad IRAP.
La Suprema Corte ribadisce che ai fini dell’esonero dall’imposta, il professionista inserito all’interno di uno studio associato deve dimostrare di non fruire dei servizi comuni dello studio, come: farsi sostituire dai colleghi, utilizzare la segreteria, fruire dei servizi dei dipendenti, l'utilizzo degli spazi e dei servizi comuni. Se non riesce a dimostrare tutto ciò il professionista deve ritenersi soggetto passivo di imposta.
Leggetevi l'articolo di Altalex.
Commenti
Puoi seguire questa conversazione iscrivendoti al feed dei commenti a questo post.