Il ministero dell'economia e delle finanze ha emesso la risoluzione 12/df del 05/06/2008 al fine di fornire chiarimenti in merito alla disciplina ICI dopo le recenti novità.
Tra i punti salienti si possono citare le seguenti chiarificazioni:
- L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali: A/1: abitazioni di tipo signorile; A/8: ville; A/9: castelli e palazzi eminenti;
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;
- se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi. Se l'immobile però è adibito ad abitazione principale solo di alcuni proprietari, l'esenzione spetta solo ad essi, e non a coloro che non lo usano come abitazione principale;
- il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
- sono esclusi dall'esenzione quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l'esenzione dall'ICI è riconosciuta anche anche nei casi previsti: dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale; dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP;
- i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Qui potete scaricarvi la risoluzione:
Tra i punti salienti si possono citare le seguenti chiarificazioni:
- L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali: A/1: abitazioni di tipo signorile; A/8: ville; A/9: castelli e palazzi eminenti;
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;
- se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi. Se l'immobile però è adibito ad abitazione principale solo di alcuni proprietari, l'esenzione spetta solo ad essi, e non a coloro che non lo usano come abitazione principale;
- il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
- sono esclusi dall'esenzione quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l'esenzione dall'ICI è riconosciuta anche anche nei casi previsti: dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale; dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP;
- i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
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