Con la sentenza n. 1749 depositata il 15 aprile 2008 il Consiglio di
Stato si è pronunciato sull'art. 20, comma II, l.a., e sulla
possibilità per gli eredi dell'autore di un'opera architettonica di far
valere il diritto ivi riconosciuto.
Il Consiglio di Stato "il diritto (cosiddetto diritto morale d'autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori all'immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l'impostazione originaria (...) può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest'ultimo". Il Consiglio ha poi precisato che essendo gli architetti deceduti nel frattempo, "è venuto meno l'oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d'autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori".
Leggetevi l'articolo di Raffaella Pellegrino su Dirittodautore.it.
Il Consiglio di Stato "il diritto (cosiddetto diritto morale d'autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori all'immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l'impostazione originaria (...) può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest'ultimo". Il Consiglio ha poi precisato che essendo gli architetti deceduti nel frattempo, "è venuto meno l'oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d'autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori".
Leggetevi l'articolo di Raffaella Pellegrino su Dirittodautore.it.
Commenti
Puoi seguire questa conversazione iscrivendoti al feed dei commenti a questo post.