L'agenzia delle entrate, con la risoluzione 254/e del 20/06/2008 fornisce chiarimenti ulteriori in merito al trattamento fiscale delle cessioni gratuite alle onlus.
Nel caso in questione, trattandosi di apparecchi telefonici e relativi accessori, tutti ormai obsoleti, l'agenzia delle entrate conferma la possibilità di usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 13 comma 3 del D.L. 4/12/1997 n.460, istitutivo delle onlus.
In particolare l'agenzia specifica che:
"In base all’art. 13, comma 3, citato è, pertanto, consentito alle imprese cedere gratuitamente alle ONLUS beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, senza che il valore normale dei beni ceduti venga considerato tra i ricavi dell’impresa stessa, a condizione che vengano rispettati i requisiti e i limiti stabiliti dalla norma stessa. Ai fini dell’IVA i beni oggetto delle suddette cessioni si considerano distrutti."
e
"Si ritiene, pertanto, che alle cessioni gratuite alle ONLUS di beni di telefonia mobile, i quali, ancorché idonei all’uso, a causa della obsolescenza, non sono più commercializzabili o oggetto di vendita, possano essere applicate le disposizioni agevolative recate dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo n.
5
460 del 1997 nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi espressamente previsti nonché delle procedure richiamate nella citata circolare n. 26/E del 26 marzo 2008."
Per scaricarsi la risoluzione:
Download ris254edel20giugno2008_cessione_gratuita_onlus.pdf
Commenti