L'ulteriore detrazione ICI dell'1,33 per mille, prevista dall'ultima Finanziaria(2008), va calcolata sull'unità immobiliare e le pertinenze e
deve essere rapportata non alle quota di possesso, ma alla destinazione
ad abitazione principale.
L'unica deroga riguarda il coniuge non
assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o
divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell'ulteriore detrazione in
proporzione alla quota di possesso.
L'ulteriore detrazione si cumula poi con le
riduzioni d'imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che
ha fornito il ministero dell'Economia con la risoluzione 11 del 10 aprile 2008.
Per determinare la somma su cui va calcolato l'1,33 per mille
si deve fare riferimento al valore catastale di abitazione e
pertinenze.
Il contribuente non può utilizzare l'eventuale
eccedenza per il pagamento dell'ICI su altri immobili e neppure puo' chiederne il rimborso.
Se l'importo complessivo delle
agevolazioni è superiore all'imposta dovuta, il contribuente può evitare il versamento. Se l'importo delle detrazioni
supera quello dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, il
residuo deve essere usato per le pertinenze.
Nel caso di
trasferimento della residenza durante l'anno, vanno presi a base i
diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo
dell'ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro
per ogni mese di possesso.
Il Comune può prevedere che
l'agevolazione sia limitata a una sola pertinenza. In questo modo,
però, si demanda al Comune il potere di ampliare o restringere la base
imponibile su cui calcolare l'1,33 per mille.
Qui potete leggere l'articolo di Sergio Trovato sul Sole 24 Ore.
Qui potete scaricare la risoluzione:
Download ris_11_20080410_ulteriore_detrazione_ici.pdf
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