L'art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138(convertito con L. 14.9.2011 n. 148), ha previsto un "contributo di soliarietà" aggiuntivo, sui redditi IRPEF superiori ad € 300.000,00 euro lordi annui, del 3%. Il contributo di solidarietà si aggiunge quindi all'ordinaria tassazione IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.
Il contributo si applica sui redditi tassabili in via ordinaria: redditi fondiari (compresa la rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze); redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata. Non è applicabile ai redditi soggetti a: imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta.
Il contributo si applica per la parte eccedente i 300.000 Euro. Per la verifica della soglia devono essere conteggiati anche i redditi sottoposti ad altri contributi straordinari, ma naturalmente tale quota di reddito non sarà assoggettata. Invece nessuna esclusione è prevista per i compensi a titolo di bonus e stock option, già soggetti all'addizionale del 10%.
Il contributo di solidarietà del 3% si determina in sede di dichiarazione dei redditi; va versato in un'unica soluzione, insieme al saldo IRPEF (non sono quindi previsti acconti). Per i dipendenti e assimilati, il contributo di solidarietà del viene determinato dai datori di lavoro sostituti d'imposta; l'importo viene trattenuto in unica soluzione e versato nei termini e secondo le modalità ordinarie previste per il versamento delle ritenute.
Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF dello stesso periodo d'imposta cui si riferisce. Il contributo di solidarietà viene quindi parzialmente "recuperato" (nella misura di circa il 45%), mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali.
Il contributo di solidarietà del 3% si applica dall'1.1.2011 al 31.12.2013. Se, alla fine del 2013, non venisse raggiunto il pareggio di bilancio dello Stato, l'applicazione del contributo di solidarietà potrebbe essere prorogata.
Vladimiro D'Agostino

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