In vista della prossima scadenza del 16/03/2011, l'agenzia delle entrate, con la circolare n.13/e, dell'11/03/2011, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'eventuale blocco delle compensazioni in presenza di cartelle esattoriali scadute.
Con i crediti erariali si potranno saldare anche l'imposta di registro e le altre imposte indirette.
"..Secondo il comma 1 del citato articolo 31, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
Con la citata Circolare n. 4 del 2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.
Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, dove viene fatto, appunto, espresso riferimento alle stesse tra le imposte compensabili.
Rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta...
..Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24..."
Riguardo ai termini la circolare chiarisce:
"..La preclusione alla compensazione disposta dall’articolo 31, comma 1, vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all’1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011,
indipendentemente dalla data di notifica...La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è
ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella..."
La circolare poi fornisce chiarimenti per chi ha in essere rateizzazioni e per le procedure concorsuali.
Viene chiarito che restano escluse dal divieto le compensazioni verticali.
Vengono inoltre ribadite le pesantissime sanzioni(fino al 100%) che verranno applicate in caso di violazione.
Scarica 2011 03 11 circolare+13e Compensazioni limite 1500
V.D'Agostino
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