L'IVA per cassa è una realtà, molti contribuenti verranno attirati in un primo momento da questo sistema, apparentemente conveniente. Probabilmente in breve tempo le cose torneranno come prima, viste anche le difficoltà burocratiche e l'aumento dei costi amministrativi.
L'agenzia delle entrate ha emesso una circolare esplicativa, la 20/e, del 30/04/2009, che fornisce i chiarimenti necessari, se qualcuno avesse ancora dei dubbi.
I chiarimenti sono di diverso ordine e grado:
- il differimento è limitato nel tempo: "Il differimento della esigibilità introdotto dalla novella in commento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive."
- Limite di volume d'affari: sono ammessi ad emettere fatture con IVA differita solo i soggetti
che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a duecentomila euro...le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non possono fruire del regime dell’esigibilità differita; per le operazioni effettuate precedentemente al superamento – per le quali sia stata
esercitata l’opzione di differimento – l’esigibilità dell’imposta rimane, invece, vincolata al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
- Il sistema è opzionale: Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, in quanto il soggetto passivo
(con volume d’affari non superiore a duecentomila euro) può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la conseguenza che potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell’IVA solo con riguardo ad una parte delle operazioni effettuate.
- Soggetti passivi: il regime dell’IVA per cassa non si applica nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di privati consumatori.
- Enti non commerciali: anche tali enti, qualora operino nell’esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.
- Esclusioni: Sono esclusi dalla possibilità di differire il versamento dell'IVA i soggetti che si trovano in regimi speciali(monofase, regime del margine per i beni usati, regime delle agenzie di viaggio e turismo, reverse charge).
- Adempimenti necessari: Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.633 del 1972....
...Le medesime operazioni, quindi, concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata....
...Il cedente o prestatore deve computare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui, come già chiarito, il cessionario o committente sia stato
precedentemente assoggettato a procedure concorsuali o esecutive....
... Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto attuativo, nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione...
- Adempimenti del cessionario: Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi
dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.(naturalmente questa è la parte dove si concentreranno le polemiche, perchè anche soggetti che non hanno scelto questo regime si troveranno con problematiche contabili e amministrative).
Leggetevi gli articoli di Letizia Berti e Luisella coniglio su fiscooggi: 1 e 2
Scaricatevi la circolare:
Scarica Circ20Edel30aprile2009 IVA per cassa
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