L'agenzia delle entrate, con la circolare n.45/e, del 12/10/2011, fornisce i chiarimenti, sui punti ancora poco chiari, in merito all'aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%.
Tra i chiarimenti forniti:
- acconti e fatture anticipate "..gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20 per cento, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21 per cento sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data.
Analogamente, se entro il 16 settembre, è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta soggetta all’aliquota del 20 per cento anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata."
- fatture ad esigibilità differita "..si ritiene, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica, che il richiamato articolo 2, comma 2- quater, debba essere letto nel senso di ritenere sufficiente, anche in relazione alle operazioni dallo stesso disciplinate, la emissione della fattura entro il 16 settembre per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento anziché di quella del 21 per cento.
L’adempimento della registrazione delle fatture, richiesto espressamente dalla norma, si ritiene che possa intervenire entro i normali termini indicati dall’articolo 23 del d.P.R. 633."
- commercio al minuto "... Con il decreto legge è stata prevista la possibilità di utilizzare solo il metodo matematico, che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta applicabile. Pertanto, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633, a partire dalla prima liquidazione successiva all’entrata in vigore del decreto legge, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per i valori sopra indicati e per
121 quando è applicabile l’imposta nella misura del 21 per cento.
Qualora, per difficoltà di ordine tecnico-procedurale, siano applicate le “percentuali di scorporo” anziché il “metodo matematico”, eventuali errori e differenze nella determinazione dell’imposta possono essere sanati nei termini indicati al successivo paragrafo 6 (correzione degli errori).
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633, nell’effettuare la liquidazione periodica relativa all’arco temporale in cui si verifica la compresenza dell’aliquota del 20 e di quella del 21 per cento (mese di settembre ovvero, per i contribuenti trimestrali, terzo trimestre), devono operare lo scorporo tendo conto distintamente dei corrispettivi soggetti all’una o
all’altra delle predette aliquote (applicando, naturalmente, a tal fine distinte percentuali ai diversi importi)."
- ventilazione IVA "..si ritiene che, in sede di ventilazione dei corrispettivi l’aliquota del 21 per cento trova applicazione solo in presenza di acquisti effettuati scontando la medesima aliquota."
- regolarizzazione fatture emesse con minore aliquota " - per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento
dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre),
relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Saranno, altresì, corrisposti gli interessi ove le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento. Il cessionario o il committente che, avendo acquistato i beni o i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota (art. 6 comma 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), può effettuare la regolarizzazione, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, oltre tale termine ma entro il termine del 30 aprile."
La circolare poi spiega le situazioni relative al regime speciale del margine, alle somministrazioni di utenze.
Scarica 2011 10 12 circolare+45e chiarimenti nuova aliquota
Vladimiro D'Agostino
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