Il decreto sviluppo ha introdotto alcune modifiche al regime dei privilegi. Le modifiche saranno valide per tutte le procedure in cui non sia ancora stato reso esecutivo il riparto finale.
La prima modifica riguarda il comma 1 dell'art.2752 C.C. ed introduce il privilegio per le sanzioni e per l'imposta sulle società. Il privilegio inoltre non è più condizionato dal fatto che i tributi siano stati iscritti a ruolo, e resi esecutivi, dal concessionario, nell'anno in cui si procede all'esecuzione, o nell'anno precedente.
Viene abolito l'articolo 2771 del codice civile, che dava il privilegio immobiliare ai crediti per imposte sui redditi.
Con il decreto sviluppo, poi, i crediti per imposte dirette vengono equiparati a quelli relativi all'IVA sia per l'integrale collocazione in privilegio sia per l'estensione del privilegio sussidiario sugli immobili.
Le modifiche si applicano a tutti i crediti sorti anche anteriormente alla data di approvazione del decreto sviluppo.
Vladimro D'Agostino
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