Responsabilità solidale nel contratto di appalto
L’art. 29 del D.Lgs 276/2003 prevede che “ in caso di appalto di opere o di servizi” il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e nei limiti dell’ammontare complessivo del credito.
Nella sostanza la “tecnica della responsabilità solidale” fa si che l’adempimento di alcune obbligazioni gravanti in capo al datore di lavoro (l’appaltatore) può essere richiesto, da parte di lavoratori o da terzi, anche al committente, che sarà tenuto ad adempiere come obbligato solidale (fermo restando il suo diritto di regresso nei confronti dell’obbligato principale).
Tale principio di responsabilità solidale, secondo quanto previsto dalla Legge 296/2006, opera anche nel caso di subappalto.
L’art. 35 del D.L. 223/2006, come modificato dal D.L. 91/2008, ha introdotto un ulteriore meccanismo di responsabilità solidale in materia di appalto.
La norma prevede che l’appaltatore è responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori per il mancato adempimento dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi connessi, ovviamente, alle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire il contratto di appalto.
Rispetto a quanto previsto dal D. Lgs 273/2003 la responsabilità solidale introdotta dalla L. 248/2006 si differenzia per tre aspetti:
1) I Creditori nei confronti dei quali opera la responsabilità solidale sono soggetti pubblici (Agenzia
delle Entrate per le ritenute fiscali, Inps ed Inail per i contributi ed i primi assicurativi);
2) Per questo aspetto (ritenute fiscali, contributi e premi assicurativi) la responsabilità solidale coinvolge appaltatore e subappaltatore, mentre non coinvolge il committente;
3) La responsabilità dell’appaltatore non ha limitazione temporale, ma, secondo quanto previsto dall’art. 1655 del c.c., opera entro il valore complessivo della fornitura.
Altro aspetto importante è la responsabilità solidale prevista dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) che opera tra committente, appaltatore e subappaltatore.
La norma estende il regime di solidarietà anche agli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore che potranno chiedere il risarcimento al committente di tutti i danni nel corso dell’esecuzione dell’appalto e non indennizzati dall’inail.
Per quanto sopra l’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al committente l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi di cui si avvale ed a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di sicurezza da adottare.
Responsabilità solidale nel contratto della subfornitura Attualmente il campo di applicazione delle norme in materia di contratto di appalto, non escludono il contratto di subfornitura previsto dalla Legge 192/1998 (1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature).Pertanto il regime della responsabilità solidale opera anche nei confronti dei committenti nel caso di subfornitura.
Sonia Bianconi e Massimo Mancini
Consulenti del lavoro associati
posta@studiomancini.net
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