L'agenzia per le ONLUS, con l'atto di indirizzo n.10, approvato in data 24/03/2011, fornisce indicazioni in merito alla detenzione di partecipazioni da parte delle ONLUS.
A parere dello scrivente l'atto crea anche qualche dubbio, soprattutto nella parte iniziale dove viene chiarito che secondo l'agenzia delle entrate(circ.59 31/10/2007) sarebbe precluso ad una ONLUS il possesso di partecipazioni maggioritarie in una società di capitali.
"..Da quanto sopra si evince che, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, la detenzione di una partecipazione che consenta alla Onlus di assumere il ruolo di controllante si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 460/97 che vieta agli enti in esame di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, tassativamente elencate alla lett. b) della stessa norma, e da quelle ad esse direttamente connesse od accessorie..."
L'agenzia delle entrate si dimentica evidentemente che tra le ONLUS non ci sono solo associazioni e fondazioni, ma anche cooperative ed altri enti, pertanto sarebbe ben difficile vietare, in particolar modo, ma non solo, alle cooperative sociali(ONLUS di diritto) il possesso di partecipazioni(anche di controllo) in società che possono avere obiettivi strumentali all'attività sociale.
Anche l'agenzia per le onlus esprime i propri dubbi(leggere anche atto di indirizzo n.2) a tal proposito:
"La posizione espressa dalla scrivente Agenzia, in merito alla possibilità di una Onlus di detenere partecipazioni societarie, anche di controllo, si differenzia sensibilmente da quella contenuta nei provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria sopra riportati.."
Nel finale dell'atto poi viene chiarito che è legittima la partecipazione al capitale di società aventi qualifica di impresa sociale, vista la loro particolare natura:
"I vincoli a cui devono soggiacere gli enti societari aventi qualifica di impresa sociale, a parere della scrivente, rendono, quindi, la detenzione, nei medesimi soggetti, di partecipazioni di controllo da parte di una Onlus, priva delle criticità che sottendono invece alla interpretazione prudenziale espressa dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti citati.
I requisiti, infatti, che il Legislatore ha dettato sia per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, sia per quella di impresa sociale possono essere ritenuti idonei a fornire adeguate garanzie atte ad evitare eventuali comportamenti elusivi..."
Scarica Atto di indirizzo_Onlus 2011 n.10 - partecipazioni di controllo in imprese sociali
Vladimiro D'Agostino
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