L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.104/e, del 28/10/2011, in merito alle cooperative di lavoro che si avvalgono di prestazioni di terzi(tramite contratti di appalto), fornisce chiarimenti in merito al calcolo della mutualità prevalente e al calcolo per aver diritto alla esenzione IRES.
Mutualità prevalente, l'agenzia specifica che: " ....in ordine all’individuazione del requisito della mutualità prevalente si osserva che il primo comma dell’art. 2513 c.c., alla lettera b), stabilisce che gli amministratori e i sindaci devono evidenziare contabilmente che “il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
Si ritiene che l’inciso “computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico” aggiunto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, intenda ricomprendere solo le tipologie di prestazioni di lavoro contemplate dalla vigente disciplina giuslavoristica.
Pertanto, nel costo del lavoro devono essere computate le altre forme di lavoro, stabilite con contratti “atipici” diversi dal contratto di lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l’attuazione del rapporto mutualistico.
Conseguentemente, per individuare il requisito della prevalenza, amministratori e sindaci dovranno considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso al punto B9 del conto economico come previsto dall’art. 2425 c.c., sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato
nelle voce B7 dello stesso articolo.
Nel caso invece di contratti di appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c..."
Esenzione IRES, l'agenzia specifica che: "Il riconoscimento della prevalenza consente di fruire delle maggiori agevolazioni fiscali specificatamente riservate alle cooperative a mutualità prevalente, tra le quali l’esclusione dal reddito imponibile di parte dell’utile netto annuale destinato a riserva indivisibile. Si ricorda, in particolare.... una esclusione dal reddito imponibile per la quota pari al 60 per cento degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili.
Con particolare riferimento all’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, la cui portata applicativa è stata limitata dalla predetta legge n. 311 del 2004, si osserva quanto segue.
Le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.” Qualora “l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico.
La norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie..."
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Vladimiro D'Agostino
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