L'annosa questione della TIA, erede della TARSU, sembra, per il momento, essersi risolta a favore della definizione come tariffa e non come tributo.
Il governo, infatti, con il D.L.78/2010, art.14, comma 33
(33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria)
ha chiarito che la natura del tributo non è tributaria. Pertanto l'agenzia delle entrate precisa che l'IVA sulla tariffa è dovuta.
Tutto cio' nonostante la sentenza della Corte Costituzionale(n.238/2009) che aveva definito la TIA un tributo e che quindi aveva aperto un contenzioso che prevedeva anche il rimborso per chi fino a quel momento avesse pagato l'IVA.
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