------------------------------- COMMERCIALISTI, REVISORI DEI CONTI e CONSULENTI DEL LAVORO --------------------------------- aggiornamento a cura di Vladimiro D'Agostino, Marco Fallani, Nicola Liguori e Maria Luisa Giovannone
Hanno diritto all'agevolazione per abitazione principale, a livello IMU, i coniugi che risiedono in immobili in comuni differenti. Naturalmente devono dimorare ed avere la residenza ciascuno nel proprio immobile.
Gli immobili appartenenti ad enti non commerciali non sono esentati dall'IMU a prescindere. L'esenzione IMU spetta solo se negli immobili sono esercitate attività non commerciali.
Nel caso, nello stesso fabbricato, vengano svolte attività commerciali e non l'esenzione vale solo per la porzione adibita ad attività non commerciali. Nel caso non fosse possibile stabilire esattamente una demarcazione si procederà in senso proporzionale.
L'agenzia delle entrate, in data 24/05/2012, ha emesso un comunicato stampa in cui specifica che le deleghe F24 relative all'IMU devono essere accettate dagli intermediari, banche o posta, anche senza l'indicazione della rata cui si rifesciono.
Ricordiamo che i contribuenti hanno la possibilità di pagare l'acconto IMU per l'abitazione principale e le pertinenze in due rate (18/6 e 17/9/2012), mentre il saldo va pagato entro il 17/12/2012. Pertanto i contribuenti dovrebbero indicare nell'F24 di giugno quale rata stanno pagando.
Il dipartimento delle politiche fiscali, del ministero dell'economia, ha emesso una circolare chiarificatrice in materia di IMU.
Tra i chiarimenti forniti:
ai fini di accertamento e riscossione la disciplina IMU si richiama a quella dell'ICI;
non sono previste sanzioni per chi sbaglia l'acconto per non chiarezza delle norme;
per chi non versa l'imposta o ritarda nel versamento è prevista una sanzione del 30%;
le pertinenze da considerare parti integranti dell'abitazione non possono essere determinate dai comuni;
anche sui terreni inconlti si paga l'IMU;
si può fruire delle agevolazioni I casa, ai fini IMU, per un'unica unità immobiliare, anche se se ne usano più di una, a meno che non si sia provveduto all'accatastamento unitario;
l'acconto, da pagare il 18/06/12, è pari al 50%, a meno che non si scelga di pagare in tre rate di egual misura;
l'acconto per i fabbricati rurali strumentali è pari al 30%;
le aliquote per l'acconto sono pari allo 0,40% per l'abitazione principale, 0,20% per i fabbricati rurali strumentali, 0,76% per tutti gli altri immobili;
la detrazione per l'abitazione principale è pari ad €200 più 50€ per ogni figlio fino a 26 anni;
a regime, l'obbligo di dichiarazione IMU, avrà un termine di 90 giorni;
chi non presenterà il modello rischierà una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, con un minimo di 51€.
L'IMU la deve pagare chi ha diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile.
Pertanto, in caso di separazione, annullamento, scioglimento, morte, è il coniuge cui viene assegnato l'immobile, non colui che ne è proprietario, che è obbligato al pagamento dell'imposta.
Sull'IMU si accumulano dubbi di ogni tipo, in attesa di interventi del legislatore o dell'amministrazione finanziaria arrivano chiarimenti dagli esperti. Il sole 24 ore ha preparato una guida dove fornisce alcuni chiarimenti:
gli immobili dati in comodato gratuito ai parenti pagano l'IMU come seconde case. Con l'ICI potevano essere assimilati ad abitazioni principali.
Il I acconto IMU, da versare entro il 18/06/2012, andrà calcolato con l'aliquota nazionale, anche se alcuni comuni hanno già deliberato le loro aliquote.
Per i fabbricati d'interesse storico e artistico, e per quelli inagibili, la base imponibile è ridotta al 50%.
I terreni collinari e montani, indicati nell'apposito elenco ISTAT , sono esenti da IMU.
- la detrazione di 200€ puo' essere aumentata dai comuni;
- l'aliquota dello 0,40% puo' essere ridotta dai comuni;
- 50€ di detrazione per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni convivente;
- i comuni possono ridurre l'aliquota per i beni intestati ai soggetti IRES e ad imprese fino ad un minimo dello 0,40%;
- i fabbricati rurali di natura strumentale, posti in zone montane collinari, sono considerati esenti; gli altri godono dell'aliquota agevolata allo 0,20%;
- è prevista una riduzione del 50% della base impobile per le dimore storiche e per i fabbricati inagibili.
Per il primo pagamento IMU(18/06/2012) si applicheranno le aliquote base(0,4% prima casa, 0,76% dalla seconda casa in poi). Lo ha stabilito il governo dopo le proteste e le preoccupazioni di questi giorni. La maggior parte dei comuni infatti arriva al primo appuntamento del tutto impreparato.
Il conguaglio sarà eseguito con il saldo dicembre 2012. I comuni potranno integrare le aliquote entro il 30/09/2012.
FiscoOggi propone un breve excursus su cosa occorre per aver diritto al beneficio per la prima casa.
Per poter aver diritto all'agevolazione "prima casa" il fabbricato deve essere nel comune dove il contribuente ha la propria residenza o dove intenda trasferirla(ris.76/2000) entro 18 mesi dall'acquisto oppure in quello dove esercita la propria attività lavorativa oppure, per chi lavora all'estero, in quello dove ha sede il datore di lavoro(circ.19/2001).
La normativa prevede la normativa di favore anche per i cittadini non italiani, se rispettano la condizione della residenza, e per gli emigranti italiani(circ.19/2001), che non hanno obbligo di residenza.
La residenza si intende dal giorno in cui è stata richiesta al comune, sempre che quest'ultimo non la rifiuti(circ.19/2001). L'obbligo di trasferire la residenza puo' essere derogato solamente a condizione che siano sopraggiunte cause di forza maggiore(ris.140/2008).
E' prevista una deroga esplicita per il personale delle forze armate o delle forze di pubblica sicurezza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.23314 del 9/11/2011, ha stabilito che affinchè possa sussistere l'esenzione da ICI per gli immobili ecclesiastici è necessario che non vi venga svolta un'attività che possa essere considerata di natura commerciale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.17202, dell'11/08/2011, ha affermato che i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili, nelle procedure concorsuali, sono qualificati come privilegiati, anche se non rientrano tra i tributi contemplati dal regio decreto 14/09/1931, n.1175. Tutto ciò in quanto le norme del Codice Civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di interpretazione estensiva.
La commissione tributaria provinciale di Lecco, con la sentenza n.166/2011, ha stabilito che un immobile adibito a moschea, anche se di proprietà di un'associazione, è escluso da ICI. E' infatti un diritto costituzionalmente garantito quello di poter esercitare in privato l'attività di culto. Il comune aveva negato l'esclusione in quanto l'immobile non era accatastato come E/7, ma come D/1(opifici).
I soggetti falliti continuano a rispondere dell'ICI relativa agli immobili acquisiti dal fallimento. Lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con le sentenze 67/4/11 e 68/4/11.
L'accertamento effettuato in capo al nuovo proprietario è da considerarsi nullo.
Con la sentenza n.13291, del 17/06/2011, la Corte di Cassazione ha ribadito che la cessione dell'immobile "prima casa" prima che sia scaduto il quinquennio dall'acquisto fa automaticamente decadere dalle agevolazioni ottenute inizialmente, salvo che, entro un anno dalla cessione, si provveda all'acquisto di un nuovo immobile destinato ad abitazione principale.
Nel caso si acquisti una quota in comproprietà di una casa, la quota deve essere significativa e dare la possibilità di disporre del bene, in modo che sia possibile adibirlo ad abitazione principale.
Come ogni anno pubblichiamo uno scadenziario con le principali scadenze fiscali e burocratiche. Nello scadenziario troverete le principali scadenze IVA, IRPEF, IRES, IRAP,INPS, ICI, imposta di registro, contributi associativi cooperative, contributi ispettivi cooperative e altre imposte minori.
Per effetto della legge di stabilità per il 2011, dal 01/02/2011, cambiano anche le sanzioni applicabili ai pagamenti tardivi, e ravveduti, dell'ICI.
- qualora il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione sarà pari ad 1/10 del minimo(adesso è 1/12);
- qualora il pagamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure(in assenza di dichiarazione) entro un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione sarà pari ad 1/8 del minimo(adesso è 1/10).
Con la sentenza n.19732 del 17/09/2010, la Corte di Cassazione ha affermato chel'esenzione I.C.I. spetta ad un ente non commerciale anche se l'accatastamento del fabbricato non è coerente con l'attività istituzionale.
L'importante è che è all'interno dell'immobile l'ente non profit eserciti attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, didattiche, sportive, sanitarie, purchè non abbiano natura esclusivamente commerciale.
La casa per ferie, gestita da un ente religioso ed aperta ad un pubblico indistinto che paghi quote non irrilevanti è considerata attività commerciale. Pertanto non puo' essere esentato dal pagamento dell'ICI.
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