L'art.2, c.25, del D.L.13/08/2011, n.138, ha disposto l'abrogazione dell'art.20, c.8 del D.L.95/1974, che prevedeva l'applicazione della ritenuta, a titolo d'imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai soci persone fisiche dalle cooperative, rientranti tra le piccole e micro imprese, in presenza di prestito sociale. Niente cambia invece per le altre cooperative, per le quali la ritenuta resta a titolo d'imposta.
Il provvedimento determina, di fatto, che gli interessi maturati sul prestito sociale siano a titolo d'acconto e pertanto il singolo socio debba poi dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi, pagando una aliquota non più fissa, ma progressiva in base al proprio reddito.
Probabilmente si tratta di una svista del legislatore, ma a questo punto è necessario un intervento entro il 31/12/2011, in quanto la nuova normativa si applicherebbe dal 1/1/2012.
A fini di riepilogo riportiamo i dati base validi per il prestito sociale:
- dal 1/1/2012 la ritenuta sarà del 20% per tutte le cooperative;
- i versamenti non devono superare l'importo di €66.700,66 per ogni socio nelle cooperative di produzione e lavoro, agricole e di conservazione, trasformazione, lavorazione e alienazione di prodotti agricoli ed edilizie di abitazione. In tutte le altre cooperative il il limite è di €33.350,33;
- gli interssi corrisposti non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,50 punti percentuali.
Si definiscono piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori ad €10.000.000,00. Si definiscono microimprese quelle che occupano meno di 10 persone con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori ad €2.000.000,00.
Vladimiro D'Agostino
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