Si ricorda che dal 1/04/2011 sulle cessioni che riguardano la fase distributiva e precedono il commercio al dettaglio di telefoni cellulari e microprocessori sarà applicato, dai cedenti, il meccanismo dell'inversione contabile(reverse charge).
"Tanto premesso, si ritiene che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.
Ne consegue che, secondo un interpretazione conforme alla “ratio” della menzionata decisione del Consiglio 2010/710/UE, il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio."
Di conseguenza per le cessioni effettuate a favore di aziende, società, enti, professionisti, che utilizzino i dispositivi per utilizzo professionale, si applicheranno le normali regole dell'IVA.
L'agenzia delle entrate, in data 23/12/2010, ha emesso la circolare n.23, al fine di chiarire gli eventuali dubbi.
Scarica 2010 12 23 circ+59e reverse charge telefonini
Ultimi commenti