L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emesso una nuova determinazione(n.4 del 7/7/2011) chiarificatrice in merito alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Invitiamo tutti i clienti e i lettori a leggerla con attenzione perchè fornisce una serie di chiarimenti su argomenti rimasti a volte oscuri.
La determinazione fornisce chiarimenti su tutta una serie di aspetti fino ad ora poco chiariti, tra i più importanti quelli relativi a:
- Raggruppamenti temporanei, consorzi ed imprese riunite: "Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall’art. 37 del Codice, è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice. Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i propri contraenti, nonché tra la società e le imprese del raggruppamento. Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento."
- Servizi legali: "Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame. Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie..."
- Servizio sostitutivo di buoni pasto: "Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione della procedura di gara per la selezione della società emettitrice e riportare tale CIG nei pagamenti effettuati a favore di quest’ultima (mediante l’uso di strumenti di pagamento tracciabili). I contratti sottoscritti devono, inoltre, essere muniti della clausola di tracciabilità. Ciò chiarito, attese le peculiarità che caratterizzano il servizio in esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con riguardo alla filiera a valle delle società emettitrici e, cioè, con riferimento agli obblighi di tracciabilità in capo agli esercenti convenzionati. Al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri sproporzionati, il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche se gli incassi sono riferibili a più commesse. Inoltre non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, dal momento che detti acquisti rientrano nell’ambito della normale operatività dei ristoratori e prescindono dall’eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici."
- Servizi socio-sanitari: "Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato acquisito il parere del Ministero dell’Interno e della Avvocatura Generale dello Stato.
Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.
Di conseguenza, non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate.
Resta fermo che le prestazioni in esame devono essere tracciate qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all’art. 3 della legge n. 136/2010."
- Servizi di ingegneria e architettura: "Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell’operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito."
La determinazione, dopo aver approfondito tutta un'altra serie di argomenti, si concentra sull'utilizzo dei conti correnti, sul reintegro degli stessi e sull'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Viene quindi chiarito che il requisito della piena tracciabilità(previa indicazione del CIG o del CUP) si puo' avere per i seguenti mezzi di pagamento:
- bonifico bancario o postale;
- istituti di moneta elettronica;
- Ri.ba.(ricevute bancarie elettroniche);
- SEPA, non appena sarà operativo nel nostro paese, il RID non appare invece possedere le caratteristiche di piena tracciabilità.
La determinazione fornisce poi chiarimenti in merito alla attribuzione del CIG e del CUP. Riguardo ai pagamenti con tracciabilità attenuata(punto 7) vengono finalmente sistematizzati i modi e i sistemi di pagamento. Importante anche il chiarimento rispetto al fondo economale.
Scarica 2011 07 07 Determinazione Tracciabilita_n.4
Vladimiro D'Agostino
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