L'agenzia delle entrate, con la circolare n.50/e, del 1/10/2010, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del reddito su base catastale delle società agricole.
I requisiti obbligatori per poter accedere alle agevolazioni previste sono:
- nella ragione sociale è obbligatoria la dizione "società agricola";
- l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art.2135 del codice civile.
la circolare chiarisce poi:
"Pertanto, non costituiscono società agricole quelle che a prescindere dall’oggetto sociale esercitano attività:
• di cui all’articolo 2195 del codice civile, vale a dire: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti;
• di cui all’articolo 55 del TUIR, comma 2, lettere a) e b), ovvero: attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile; attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
Il principio di esclusività che caratterizza le società agricole non viene meno, tuttavia, quando la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In altri termini le operazioni ritenute funzionali allo svolgimento dell’attività esclusiva sono compatibili con l’oggetto sociale in quanto cosiddette attività strumentali che non connotano l’oggetto sociale medesimo.
Ciò significa che non perdono la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa. Quindi, ad esempio, acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola oppure contrarre un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla coltivazione del terreno, costituisce un atto strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale che non modifica la natura dell’attività esercitata bensì la
completa."
I requisiti devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta, l'opzione, per la determinazione del reddito su base catastale, va inserita nella dichiarazione IVA.
Il possesso di partecipazioni in società non agricole fa decadere i benefici.
Scarica 2010 10 01 circ.50 ag.ent. societa agricole reddito catastale
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