Tra
qualche giorno verrà pubblicato il decreto legislativo attuativo
della direttiva comunitaria in materia di conciliazione e mediazione
in materia civile e commerciale.
Il
Legislatore ha individuato delle materie in cui diverrà condizione
di procedibilità l’uso della mediazione prima di avere accesso
alla giustizia ordinaria, le materie sono: il condominio; i
diritti reali (proprietà, usufrutto, ipoteca, servitù etc.); la
divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia; la
locazione; il comodato; l’affitto d’ azienda; il risarcimento del
danno derivante da responsabilità mediche e da diffamazione a mezzo
stampa o altro mezzo di pubblicità; i contratti assicurativi,
bancari e finanziari; il risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti. Negli
altri settori e sempre in materia di diritti disponibili si rimane
nell’ambito della volontà delle parti ad accedere o meno allo
strumento di giustizia alternativa.
Il
decreto legislativo verrà applicato entro 12 mesi dalla sua
pubblicazione, il che vuol dire che gli operatori nei suddetti ambiti
si dovranno adeguare a risolvere eventuali e futuri contenziosi con
nuove modalità di approccio.
Infatti,
gli operatori nel settore del diritto, nei rapporti commerciali,
assicurativi ed anche medici, in caso di lite, dovranno anzitutto e
preliminarmente rivolgersi ad un centro di conciliazione, dove si
cercherà con nuove tecniche mediative e con l’intervento del
mediatore a comporre la controversia senza arrivare al contenzioso
giudiziario.
La
peculiarità è che la mediazione avverrà in uno spazio temporale
che non deve superare i 4 mesi e sin da ora ci si chiede se, per
volontà delle parti tale termine possa essere rinnovato e superato,
passando, forse, da una conciliazione obbligatoria ad una
conciliazione volontaria.
Ad
ogni modo, aver messo un paletto temporale è stato necessario visto
che nella mediazione, solitamente, le parti tendono a raggiungere un
accordo in tempi brevi, considerato che nelle sedute di mediazione
solitamente non si hanno limiti orari ovvero la seduta di mediazione
può durare anche un intero pomeriggio e tutto è rimesso alla
volontà delle parti e dei loro consulenti qualora siano presenti.
Ciò
sta a significare che il calendario delle sedute di conciliazione è
stabilito dalle parti con il mediatore e, chiaramente, i rinvii in
caso di più incontri saranno molto ravvicinati.
Da
subito, è bene evidenziare un’anomalia del decreto legislativo che
prevede un obbligo dei legali ad informare i clienti dello strumento
della mediazione ed in caso di difetto di tale informativa,
l’accordo economico con il cliente può essere annullato, ovvero,
semplificando il legale potrebbe non essere pagato per l’attività
giudiziaria, allo stesso tempo, però, non è prevista una
partecipazione obbligatoria del legale in mediazione, il che vuol
dire che si può arrivare alla mediazione direttamente con altri
consulenti siano essi commercialisti e/o altre categorie
professionali che magari invogliano il cliente, in caso di
contenzioso, a rivolgersi al centro di conciliazione.
E’
vero che lo spirito della mediazione è specificamente l’incontro
delle parti in conflitto ma prevedere l’annullamento del contratto
tra il legale ed il proprio assistito ha una funzione esclusivamente
punitiva e non credo che sia utile per incentivare l’accesso allo
strumento stragiudiziale, anzi aumenta lo scetticismo dei legali alla
bontà della mediazione.
Rendere
improcedibile un giudizio nel caso in cui non si acceda alla
mediazione obbligatoria sicuramente amplierà l’accesso alla
mediazione visto che ad oggi si sono visti dei risultati minimi in
termini di accesso allo strumento, occorrerà però lavorare molto
nella formazione degli addetti ai lavori e nella informazione dei
cittadini futuri fruitori dello strumento conciliativo.
Per
tale ragione la legge prevede dei centri di informazione presso i
tribunali civili e dispone che i giudici oltre a dover rilevare
l’eventuale improcedibilità del giudizio in caso di errore da
parte degli avvocati , potranno incentivare l’uso della mediazione
anche durante la fase contenziosa.
Il
legislatore, in questo modo, sottolinea la natura anche deflattiva
della mediazione.
Di
conseguenza, perché si possano avere dei risultati positivi, sarà
estremamente importante la preparazione del mediatore che ha un ruolo
centrale nella mediazione.
Lo
stesso dovrà avere capacità comunicative e di gestione del
conflitto e in modo neutrale, confidenziale ed imparziale dovrà
condurre le fasi della mediazione.
Lo
stesso, in forza del decreto, potrà formulare la proposta di
conciliazione alle parti per iscritto in caso di mancato accordo tra
le stesse ed egualmente potrà formulare una proposta in caso di
richiesta congiunta delle parti in mediazione. La figura del
mediatore valutativo e propositivo è estremamente delicata visto che
sembra emergere una figura un po’ ambigua di conciliatore
”giustiziere”, modello nuovo e piuttosto incongruente rispetto
alle caratteristiche proprie del mediatore, facilitatore nel
raggiungimento dell’accordo.
Il
punto di squilibrio sposta l’asse della mediazione dal principio di
autorevolezza del conciliatore a quello di autoritarismo,
incentivando il conciliatore a chiudere, comunque, il contenzioso,
anche con proposte poco mediate. Chiunque, infatti, si sia occupato
seriamente di mediazione sa bene che senza la collaborazione delle
parti nessuna utile conciliazione è possibile e che inoltre può ben
verificarsi il caso che i due contendenti non siano mediabili,
puramente e semplicemente.
Peraltro,
l’aver introdotto la possibilità di avere più mediatori in casi
particolarmente complessi ed il contributo di consulenti tecnici
ausiliari del mediatore potrebbe complicare la vita della mediazione,
questo perché la mediazione è caratterizzata dalla informalità e
dalla snellezza del procedimento.
La conduzione a due o
tre mediatori complica la vita stessa della mediazione perché si
rischia di avere percorsi diversi di conduzione del setting di
mediazione da parte dei mediatori anche per il solo fatto che più
persone possono avere percorsi diversi di gestione del conflitto e
tra di loro, pur non volendo, potrebbero intralciare le diverse fasi
di avvio, sviluppo e arrivo alla soluzione del medesimo conflitto.
L’uso eventuale del consulente tecnico, si pensi alle cause in
materia di risarcimento del danno da responsabilità medica, potrebbe
procedimentalizzare la mediazione e farla diventare un mini processo
senza regole. E’ di facile evidenza che in caso di incidenti, il
danneggiato, il danneggiante e l’assicurazione prima di andare in
mediazione hanno un’idea del danno subito e/o provocato, di
conseguenza, una ctu fuori udienza, risulterebbe priva di utilità ed
un appesantimento della stessa mediazione, visto che le parti devono
essere aiutate ad arrivare all’accordo con l’aiuto del mediatore.
Un
discorso a parte merita il trattamento riservato alla formazione dei
futuri conciliatori/mediatori, orbene, se il modello da seguire è
proprio della mediazione ed i mediatori che svolgeranno tale attività
saranno coloro che seguiranno un apposito corso di tecniche di
mediazione, la sfida dello strumento e della sua capacità dirimente
e satisfattiva per le parti potrà essere esercitata a tutto tondo,
soprattutto quale strumento che deve rispondere anche ad esigenze
deflattive della domanda insoddisfatta di giustizia.
Su
questo punto la stessa Commissione Giustizia alla Camera aveva
espresso parere favorevole sia pure condizionato ad una serie di
garanzie che, a presidio dell’imparzialità e terzietà, si
appuntavano sul momento formativo della professione di conciliatore.
Allo
stato sembra emergere la figura un po’ ibrida di un mediatore
valutativo, che potrebbe, pur di arrivare alla proposta, affrancarsi
da ciò che le parti spontaneamente, mettono “sul piatto” della
conciliazione.
Peraltro,
il Legislatore, forse “angosciato” dal trovare una soluzione
deflattiva all’ingorgo della giustizia, ha introdotto anche
l’inversione del principio di ripetibilità delle spese poste a
carico del vincitore che ha rifiutato la proposta conciliativa che
potrebbe coincidere con la soluzione che sarà adottata all’esito
del giudizio in contenzioso.
Qui,
si apre un altro dilemma, spiace dirlo, tutto italiano.
Si
sa, infatti, che l’approccio dilatorio nella definizione dei
contenziosi è spesso appannaggio della parte più forte e
“maliziosa”, di conseguenza, il Legislatore, in modo pragmatico,
ha previsto la possibilità di eliminare le spese processuali anche
in caso di vittoria nel giudizio contenzioso.
Questo
approccio, però, aumenta il rischio di un forte condizionamento del
conciliatore “despota” il quale, tradendo lo spirito della
direttiva comunitaria che privilegia innanzitutto la libertà
negoziale e la parità delle parti nel procedimento di mediazione,
potrebbe imporre il proprio punto di vista, agitando lo spettro della
soccombenza c.d. invertita.
Per
rendere più appetibile lo strumento conciliativo, nel caso in cui la
mediazione viene svolta da un organismo riconosciuto, è previsto nel
caso di accordo entro i limiti di valore di € 51.646,00 l’esenzione
dall’imposta di registro e il credito d’imposta di misura pari a
€ 500,00 in caso di accordo tra le parti che si riduce a €
250,00 in caso di esito negativo.
In
merito agli organismi di conciliazione, il decreto legislativo
prevede una loro regolamentazione attraverso dei regolamenti, al
momento, possono svolgere la mediazione gli organismi già
riconosciuti dal ministero della Giustizia per la conciliazione
societaria.
Sono
previsti: la costituzione di organismi presso i tribunali avviati dai
consigli dell’ordine degli avvocati, organismi ad hoc costituiti
presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di
commercio, organismi privati. Occorre attendere le disposizioni dei
regolamenti attuativi per capire le modalità di costituzione degli
stessi.
Da
ultimo, in tema di conciliazione in materia consumeristica, si
mantiene la conciliazione paritetica e la mediazione nelle class
action.
A
ben guardare, una rivoluzione degli strumenti di accesso alla
giustizia è in piena fase attuativa, nuove figure professionali
potranno emergere dall’uso più diffuso della mediazione, una
differenza sostanziale dalla direttiva comunitaria da cui deriva il
decreto legislativo attuativo delle medesima direttiva in materia di
conciliazione e mediazione per le materie civili e commerciali è
l’esclusione dalla mediazione dei giudici togati. Nella direttiva,
infatti, si prevedeva la possibilità di sezioni specializzate di
giudici mediatori ma, in Italia, tale figura è stata cassata.
Il
Legislatore ha scelto una mediazione mercantile, ovvero ha dato ampio
spazio allo sviluppo di una professionalità nuova che si svilupperà
all’interno di un libero e concorrenziale mercato.
Vedremo
nel futuro gli esiti e gli sviluppi di tale scelta, al momento
occorrerà vigilare sulla serietà e professionalità degli organismi
che svolgeranno tale attività.
DORIANA CHIANESE
Socio Fondatore AEDIC (Associazione Europea per i Diritti Civili)
dorianachianese2003@yahoo.it
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