Con la risoluzione n.15/e del 13/02/2012, l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito, viste le recenti variazioni, ai limiti previsti per la contabilità semplificata e per le liquidazioni trimestrali IVA.
.."Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, dal 1° gennaio 2012, quindi, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni in parola, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette..."
.."In altre parole, per effetto dell’intervento, seppur indiretto, sul citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, allo stato, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti
dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate...."
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V.D'Agostino
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