La Corte di Cassazione, con la sentenza n.268, del 12/1/2012, ha chiarito che, nel caso non si fosse esposta in dichiarazione l'eccedenza IVA, non si perde comunque il diritto al credito. Il credito naturalmente deve risultare dalle scritture contabili e va richiesto a rimborso nei termini previsti dalla legge.
E' preclusa la possibilità di recuperare il credito attraverso la compensazione nella dichiarazione successiva.
V.D'Agostino

Commenti